Art. 8.
(Oneri finanziari).

      1. Per gli interventi di cui alla presente legge è istituito il Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione della musica popolare, la cui dotazione è pari a 1.500.000 di euro annui da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con i Ministri interessati, si provvede annualmente a ripartire tali risorse.
      2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1.500.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione

 

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dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e della finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.