1. Per gli interventi di cui alla presente legge è istituito il Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione della musica popolare, la cui dotazione è pari a 1.500.000 di euro annui da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con i Ministri interessati, si provvede annualmente a ripartire tali risorse.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1.500.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione